regolamento di allevamento f.c.i.

Regolamento internazionale di allevamento (F.C.I)

PREAMBOLO


1. I Paesi membri e partner su contratto della Federazione Cinologica Internazionale (FCI) sono tenuti a rispettare il regolamento di allevamento internazionale della FCI.
• Il presente regolamento di allevamento della FCI riguarda direttamente tutti i paesi membri e partner su contratto della FCI. Ciò significa che l’allevamento può essere praticato unicamente con cani di razza pura, di buon carattere, in perfetta salute in termini di funzionalità ed ereditarietà ed iscritti in un libro origini o registro supplementare riconosciuto dalla FCI. Per altro, devono soddisfare le condizioni imposte dai paesi membri e partner su contratto della FCI.
• I cani che possono essere considerati in perfetta salute in termini di ereditarietà sono quelli che trasmettono le caratteristiche dello standard di una razza, il suo tipo ed il suo temperamento e non presentano alcun difetto ereditario sostanziale che potrebbe minacciare l’aspetto funzionale della loro progenie. I paesi membri e partner su contratto della FCI devono di conseguenza evitare che gli standard includano delle esagerazioni delle caratteristiche che potrebbero mettere in pericolo la funzionalità dei cani.
• I cani che presentano dei difetti eliminatori, come un temperamento malsano, una sordità od una cecità congenita, labbro leporino, palato spaccato, delle malformazioni notorie della mascella o dei difetti dentali pronunciati, un’atrofia progressiva della retina, i cani che soffrono di epilessia, i cani criptorchidi, monorchidi, albini, affetti da displasia severa accertata dell’anca oppure dei cani che presentano dei colori di pelo non desiderati non possono essere utilizzati per l’allevamento.
• In materia di “gestione” delle tare ereditarie come la displasia dell’anca o l’atrofia progressiva della retina, i paesi membri e partner su contratto della FCI devono tenere un registro dei cani affetti da tali malattie, combatterle in modo metodico, registrare continuamente i progressi realizzati e comunicarlo alla FCI su richiesta. Se viene eseguito un test del DNA, il veterinario che lo esegue dovrà controllare e certificare il codice identificativo (tatuaggio o microchip) del cane così come da protocollo sanitario; il certificato rilasciato dal laboratorio, oltre al risultato del test, dovrà includere tutte le informazioni relative all’identità del cane.
• La FCI, i paesi membri e partner su contratto della FCI fruiscono dell’appoggio della Commissione Scientifica in materia di valutazione dei difetti ereditari. La Commissione aiuta a combattere tali tare consigliando i paesi membri e partner su contratto della FCI. Nell’eventualità che la Commissione elabori o emani una pubblicazione di misure relative alla lotta contro queste tare, quest’ultima dovrà essere rispettata a partire dalla data di approvazione da parte della Commissione Generale della FCI.
• I paesi membri e partner su contratto della FCI hanno competenza e responsabilità totale in materia di allevamento. Ciò comprende i consigli e linee guida per gli allevatori, il controllo delle procedure di allevamento praticate da questi ultimi e la gestione dei libri origine.
• I paesi membri e partner su contratto della FCI devono stabilire i propri regolamenti di allevamento, basati sul presente regolamento, nei quali devono figurare gli obiettivi da raggiungere. Questi regolamenti dovranno tenere conto, in modo appropriato, delle specificità di lavoro proprie di ciascuna razza.
Sono considerati commercianti di cani e produttori di cuccioli le persone il cui unico scopo è quello di acquistare e vendere cani per avere profitti economici, senza alcuna cura del benessere di ciascun cane. I commercianti e produttori di cani non possono praticare l’allevamento sotto il patronato (responsabilità) di un paese membro o partner con contratto della FCI.

2. I diritti ed obblighi reciproci dei proprietari dello stallone e della fattrice sono principalmente determinati dal diritto nazionale, dai regolamenti stabiliti dalle associazioni cinofile nazionali oppure i loro club ed associazioni di razza e/o da convenzioni specifiche. Nel caso tali disposizioni non esistano, si applica il Regolamento Internazionale di Allevamento della FCI.
• Si raccomanda agli allevatori ed ai proprietari degli stalloni di mettere per iscritto le condizioni nelle quali avverrà la monta, al fine di creare una situazione chiara per quanto riguarda gli obblighi finanziarie.
• Il “proprietario” di un cane è la persona che ha legalmente acquisito l’animale, si trova in suo possesso e può provarlo con la detenzione, correttamente certificata, di un certificato d’iscrizione ed un pedigree validi.
• Il “possessore” dello stallone è o il proprietario dello stesso o la persona che ha ricevuto l’autorizzazione del proprietario di offrire i servizi di tale stallone per una monta.

 

COSTI DI TRASPORTO E MANTENIMENTO DELLA FATTRICE

3. Si raccomanda ai proprietari di fattrici di portarle e andarle a riprendere personalmente, oppure tramite una terza persona fidata. Qualora la cagna dovesse rimanere per più giorni presso il possessore dello stallone, tutte le spese conseguenti quali: alimentazione, alloggio, eventuali cure veterinarie, come pure gli eventuali danni provocati dalla cagna agli impianti dell’allevamento o all’abitazione del proprietario dello stallone, sono a carico del proprietario della fattrice. Il trasporto di ritorno della femmina è a carico del suo proprietario.

RESPONSABILITA’

4. In conformità con le norme di legge in vigore nei singoli paesi, dei danni eventualmente causati dall’animale è responsabile la persona che, al momento del loro verificarsi, ha la detenzione o il possesso dell’animale.
Il proprietario (o possessore) dello stallone deve tener conto di quanto sopra nella stipulazione di polizza e di assicurazione personale per la responsabilità civile.

MORTE DELLA FATTRICE

5. In caso di morte della fattrice durante la sua permanenza presso il possessore dello stallone, quest’ultimo è tenuto, a sue spese, a far constatare il decesso da un medico veterinario ed a stabilirne le cause. Egli deve informare quanto prima, il proprietario della fattrice dell’avvenuto decesso e della causa.
Il proprietario della fattrice che lo desideri, ha diritto di vedere la cagna deceduta.
Se il decesso è imputabile al possessore dello stallone, quest’ultimo è tenuto al risarcimento dei danni e degli interessi nei confronti del proprietario della fattrice.
Qualora al possessore dello stallone non possa essere addebitata alcuna colpa, il proprietario della fattrice deve rimborsare al primo tutte le spese sostenute legate al decesso della fattrice.

SCELTA DELLO STALLONE

6. Il possessore dello stallone è obbligato a far coprire la fattrice dallo stallone prescelto, con esclusione di qualsiasi altro.
Qualora lo stallone prescelto non esegua la monta, la fattrice non può essere presentata ad altro stallone se non previo consulto del proprietario.

MONTA FORTUITA

7. Qualora, accidentalmente, ma non intenzionalmente, si sia verificata una monta da parte di un altro stallone diverso da quello convenuto, il possessore dello stallone, al quale spetta la custodia della fattrice, è obbligato a rimborsare al proprietario di quest’ultima tutte le spese causate dalla monta errata o fortuita.
Dopo una monta fortuita da parte di uno stallone diverso da quello previsto è vietato procedere ad una nuova monta con lo stallone che era stato prescelto a tale scopo. Al proprietario dello stallone non spetta alcun compenso per la monta fortuita.

CERTIFICATO DI MONTA

8. Il proprietario dello stallone certifica, redigendo un attestato, la corretta esecuzione della monta. Firmando il documento, egli conferma che è stato testimone oculare della monta.
Qualora il servizio Libro delle Origini del paese nel quale deve essere iscritta la cucciolata, preveda la presentazione di appositi moduli, spetta al proprietario della fattrice procurarsi gli stessi, compilarli correttamente e presentarli al possessore dello stallone per la firma.
Il certificato di monta deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
a. Nome e numero di iscrizione al Libro Origini dello stallone;
b. Nome e numero di iscrizione al Libro Origini della fattrice;
c. Nome e indirizzo del possessore/proprietario dello stallone;
d. Nome e indirizzo del proprietario della fattrice al momento della monta ed eventualmente la data di acquisto della fattrice;
e. Luogo e data della monta;
f. Firma del possessore dello stallone e del proprietario della cagna;
g. Qualora il servizio del Libro Origini esiga per l’iscrizione dei cuccioli una fotocopia autenticata o un estratto certificato del pedigree dello stallone, spetta al possessore dello stallone fornire gratuitamente tali documenti al proprietario della fattrice.

COMPENSO PER LA MONTA

9. Si raccomanda al proprietario dello stallone di firmare il certificato di monta solamente dopo il pagamento del prezzo precedentemente convenuto per la monta. Non è permessa la ritenzione della fattrice quale pegno.


10. Se lo stallone prescelto non procede alla monta per qualsiasi motivo o se la fattrice non si lascia montare, ovvero la monta non sia stata effettivamente eseguita, il proprietario dello stallone conserva il diritto di risarcimento previsto all’Art. 2, ma non può pretendere il pagamento del prezzo convenuto per la monta.


11. Per quanto riguarda la discendenza dello stallone, il proprietario dello stallone non ha il diritto, nei confronti del proprietario della fattrice, ad altri compensi se non quello per la monta. Non ha neppure alcun diritto a farsi consegnare un cucciolo.
Se le parti si sono accordate per la consegna di un cucciolo a titolo di compenso per la monta, tale accordo deve essere formulato per iscritto prima della monta. In un accordo del genere, i punti seguenti devono assolutamente essere precisati e rispettati:
a. il momento della scelta del cucciolo da parte del proprietario dello stallone;
b. il momento della consegna del cucciolo al proprietario dello stallone;
c. il momento a partire dal quale il diritto del proprietario dello stallone di scegliere il cucciolo è irrevocabilmente prescritto;
d. il momento a partire dal quale il diritto del proprietario dello stallone di prendere il cucciolo è irrevocabilmente prescritto;
e. gli accordi per i costi di trasporto;
f. gli accordi speciali nel il caso in cui la fattrice dovesse partorire solo cuccioli nati morti oppure un solo cucciolo in vita, o nel caso in cui il cucciolo prescelto muoia prima della consegna.

LA FATTRICE RESTA VUOTA

12. Dopo una monta eseguita correttamente, si considerano adempiuti gli obblighi dello stallone e pertanto, le condizioni per aver diritto al pagamento convenuto, si sono verificate.
Ciò non costituisce garanzia perchè la fattrice sia gravida. E’ facoltà del proprietario dello stallone decidere, in caso la fattrice resti vuota, se consentire una nuova monta gratuita al calore seguente, oppure rimborsare una parte del compenso ricevuto per la monta. Tale accordo dovrà essere messo per iscritto nel contratto di monta, prima della stessa.
Il diritto convenuto per una monta gratuita si estingue con il decesso dello stallone oppure con il passaggio di proprietà dello stesso o con il decesso della fattrice.
Qualora possa essere provato (con analisi dello sperma) che lo stallone era sterile al momento della monta, il proprietario della fattrice deve essere rimborsato delle spese causate dalla monta.

INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

13. I cani dovranno essere in grado di riprodursi in modo naturale. L’inseminazione artificiale non deve essere praticata con soggetti che non si siano riprodotti naturalmente in precedenza. Alcune eccezioni possono essere permesse dalle organizzazioni canine nazionali allo scopo di migliorare la salute della razza, per il benessere della fattrice o per preservare o aumentare il patrimonio genetico della razza.
Nel caso di inseminazione artificiale della fattrice, il veterinario che ha raccolto lo sperma dello stallone deve certificare, con un attestato da consegnare al servizio del libro origini del paese che registrerà i cuccioli, che lo sperma fresco o congelato proviene dallo stallone convenuto. Inoltre, gli attestati previsti nell’Art. 8 (a – g) devono essere forniti gratuitamente al proprietario della fattrice dal proprietario dello stallone.
Tutte le spese sostenute per il raccoglimento dello sperma sono a carico del proprietario della fattrice. Le spese relative all’inseminazione sono anch’esse a carico del proprietario della fattrice. Il veterinario che procede all’inseminazione deve confermare al servizio del libro origini che la fattrice è stata fecondata con lo sperma dello stallone prescelto per la monta.
Su tale certificato, è bene precisare anche il luogo e la data dell’inseminazione, il nome ed il numero di iscrizione della fattrice al libro origini così come il nome e l’indirizzo del proprietario della fattrice.
Il proprietario dello stallone che fornisce lo sperma deve consegnare al proprietario della fattrice, oltre al certificato fornito dal veterinario, un certificato ufficiale di monta.

CESSIONE DEI DIRITTI DI ALLEVAMENTO

14. Si considera, in generale, che il proprietario della fattrice al momento della monta sia l’allevatore della cucciolata.
Il diritto di utilizzare una fattrice o uno stallone può tuttavia essere trasferito, a mezzo di contratto, a terzi.
Tale trasferimento deve, in tutti i casi, essere messo per iscritto, prima della monta programmata.
Tale cessione del diritto di allevamento, risultante per iscritto, deve essere dichiarata per tempo al servizio del libro origini ed eventualmente all’associazione di allevatori competente per la razza in questione. Questa deve essere allegata alla dichiarazione di nascita.
E’ bene descrivere dettagliatamente nella cessione del diritto di allevamento, i diritti ed i doveri delle due parti contraenti.
La terza persona che ottiene temporaneamente il diritto di allevamento di una fattrice viene considerato come il proprietario di quest’ultima, ai sensi del presente regolamento, dalla monta fino al momento dello svezzamento.

REGOLE DI BASE

15. I cuccioli nati da genitori di razza pura (della medesima razza) in possesso di pedigree riconosciuti dalla FCI, sui quali non risulta alcuna obiezione o restrizione emessa dall’organismo cinofilo nazionale, sono considerati cani di razza pura e possono, a tale titolo, ricevere un pedigree riconosciuto dalla FCI.
Come regola generale, i cuccioli devono essere venduti e trasferiti ad una persona privata a nome della quale deve essere emesso un pedigree di esportazione.


16. I pedigree riconosciuti dalla FCI sono dei certificati attestanti l’affidabilità dei dati relativi alle generazioni menzionate, e non dei certificati di garanzia di qualità del cane.

ISCRIZIONE DEI CUCCIOLI AL LIBRO ORIGINI

17. Salvo accordi diversi, si considera che il nuovo proprietario in caso di vendita di una cagna gravida, diviene automaticamente l’allevatore della cucciolata in arrivo.

 

18. Tutti i cani allevati ed iscritti in un paese membro o partner su contratto della FCI deve essere provvisto di un sistema d’identificazione permanente e non falsificabile; tale identificazione deve essere riportata sul pedigree. Se viene eseguito il test parentale, si devono usare marcatori standard internazionali ed i risultati devono essere disponibili nel registro dell’organizzazione nazionale canina. L’identificazione del cane (microchip o tatuaggio) deve essere certificata nel caso di effettuazione di esame del DNA.
I cuccioli sono iscritti, in principio, al libro origini del paese dove il proprietario della fattrice ha la propria residenza legale. La cucciolata porterà il suo affisso. Nel caso in cui il titolare di affisso si trasferisca in un altro Paese membro FCI, sia per un periodo determinato o per un periodo indeterminato, egli avrà la facoltà di scegliere se trasferire l’affisso prima della nascita della cucciolata. Per il trasferimento dell’affisso si dovrà rivolgere alla nuova organizzazione nazionale canina. La nuova organizzazione canina dovrà, di conseguenza, informare la FCI. A seguito del trasferimento, il proprietario dell’affisso è autorizzato ad allevare esclusivamente nel paese in cui egli ha trasferito il proprio affisso.
Delle eccezioni vengono tollerate per gli allevatori di cani di razza che vivono in un paese che non tiene un libro origini riconosciuto dalla FCI.
Questi avranno quindi la possibilità di procedere alla registrazione dei cuccioli in un libro origini riconosciuto dalla FCI.
Tutti i cuccioli della cucciolata dovranno essere iscritti nello stesso momento; questo include tutti i cuccioli esistenti nella data della domanda d’iscrizione.
I pedigree, che sono di fatto dei certificati di nascita, devono essere emessi unicamente per certificare le linee di sangue. Normalmente, una femmina non può che essere coperta, per una cucciolata, da un solo maschio. In caso di dubbio, le associazioni cinofile nazionali sono tenute a verificare le linee di sangue (con esame del D.N.A.) a spese dell’allevatore.

REGOLAMENTI DI ALLEVAMENTO DEI PAESI MEMBRI DELLA FCI

19. I regolamenti di allevamento dei paesi membri o partner su contratto della FCI possono essere più vincolanti di quelli stabiliti dalla FCI ma non possono essere in contrasto a questi ultimi.

 

DISPOSIZIONI FINALI

20. Il presente regolamento sostituisce “Gli usi e costumi internazionali di allevamento di Monaco” del 1934.
In caso di divergenza di interpretazione, il testo in tedesco è determinante.
• Adottato dall’Assemblea Generale della FCI l’11 e 12 giugno 1979 a Berna (Svizzera).
Le parti in grassetto sono state approvate dalla Commissione Generale della FCI, Bruxelles, novembre 2011.
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

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